IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.   543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, commi  1,  2  e  3,  del  predetto
decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  individua,  con  propri  decreti,  le  aree
funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola  il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono  Ministri
o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il  numero  massimo  degli
Uffici  e  dei  servizi,  restando  l'organizzazione  interna   delle
strutture  medesime  affidata  alle  determinazioni  del   segretario
generale  o  dei  Ministri  e  Sottosegretari  delegati,  secondo  le
rispettive competenze; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre 2010, recante la  disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento  delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in
particolare, l'art. 2,  relativo  alle  strutture  della  Presidenza,
l'art. 12-bis, relativo al Dipartimento  «Casa  Italia»;  l'art.  18,
relativo  al  Dipartimento  per  le  politiche  europee;  l'art.  19,
relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia; l'art.  26,
relativo al Dipartimento per lo sport; nonche' l'art. 30, relativo al
Dipartimento per l'informazione e l'editoria; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2023,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2023,   n.   74,   recante
«Disposizioni  urgenti   per   il   rafforzamento   della   capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche», e,  in  particolare,
l'art. 1 rubricato «Disposizioni in materia  di  rafforzamento  della
capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali» e l'art. 22,
concernente «Disposizioni in materia di organizzazione e di personale
della Presidenza del Consiglio dei ministri», nonche'  la  tabella  A
dell'allegato 1 e la tabella B dell'allegato 2  annesse  al  medesimo
decreto-legge; 
  Visto,  in  particolare,  il  comma  5  del  citato  art.  22   del
decreto-legge n. 44 del 2023, il quale prevede  che  il  Dipartimento
per le politiche della famiglia della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri si articola in non piu' di tre uffici, inclusa la Segreteria
tecnica prevista dall'art. 9 del regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, e in non  piu'  di
sette servizi, inclusi i due servizi in cui e' articolata la medesima
Segreteria tecnica; 
  Visti,  altresi',  i  commi  6  e  7  del  predetto  art.  22   del
decreto-legge n. 44 del 2023, i quali prevedono l'istituzione di  una
segreteria tecnico-amministrativa presso il Dipartimento Casa  Italia
della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il supporto  tecnico
in materia di contrasto del  dissesto  idrogeologico,  composta,  tra
l'altro, da due dirigenti, di cui uno di livello generale; 
  Visti, inoltre, i commi da 7-bis a 7-septies del citato art. 22 del
decreto-legge n. 44 del 2023, i  quali  prevedono,  tra  l'altro,  la
soppressione della «Struttura di missione con il compito di  attivare
tutte  le  possibili  azioni  dirette  a  prevenire  l'insorgere  del
contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento  delle  attivita'
volte alla risoluzione delle procedure di infrazione», istituita  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2006 e da
ultimo confermata  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 20 gennaio 2023, e l'attribuzione delle relative funzioni al
Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del  Consiglio
dei ministri, con la conseguente istituzione di un ulteriore  ufficio
dirigenziale di livello generale e di due ulteriori uffici di livello
dirigenziale non generale; 
  Considerato  che  la  tabella  A   dell'allegato   1   del   citato
decreto-legge n. 44 del 2023  prevede  l'incremento  della  dotazione
organica della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  per  quattro
posti di dirigente di prima fascia, da attribuire, in fase  di  prima
applicazione, uno al Dipartimento per lo sport, uno  al  Dipartimento
per l'informazione e l'editoria, uno al Dipartimento per le politiche
europee e uno al Dipartimento Casa Italia; 
  Considerato  che  la  medesima  tabella  A  dell'allegato   1   del
menzionato decreto-legge n. 44 del 2023  prevede  l'incremento  della
dotazione organica della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  per
sei posti di dirigente di seconda fascia, da attribuire, in  fase  di
prima  applicazione,  uno  al  Dipartimento  per  lo  sport,  uno  al
Dipartimento per l'informazione e l'editoria, uno al Dipartimento per
le politiche della famiglia, due al  Dipartimento  per  le  politiche
europee e uno al Dipartimento Casa Italia; 
  Ritenuto  necessario   adeguare   l'assetto   organizzativo   della
Presidenza del Consiglio dei ministri a quanto  disposto  dal  citato
art.  22,  nonche'  a  quanto  previsto  dalla  predetta  tabella   A
dell'allegato 1 del decreto-legge n. 44 del 2023; 
  Ritenuto necessario, altresi', provvedere alla ridenominazione  del
Dipartimento per le politiche  europee,  alla  luce  delle  modifiche
intervenute; 
  Visto il comma 8 del citato art. 22 del  decreto-legge  n.  44  del
2023, il quale prevede che «Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  che
modifica il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 11 dicembre  2012,  n.  288,  sono  adottati  i  decreti  di
organizzazione  interna  del   Dipartimento   per   lo   sport,   del
Dipartimento per le politiche della famiglia, del Dipartimento per le
politiche europee e del Dipartimento Casa Italia»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre  2022,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Alfredo  Mantovano,  e'
stata delegata la firma dei decreti, degli atti e  dei  provvedimenti
di  competenza  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   ad
esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del
Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di  cui
all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 2 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
  ministri 1° ottobre 2012, concernente le Strutture della Presidenza 
 
  1. All'art. 2, comma 2, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 1° ottobre 2012,  la  lettera  g)  e'  sostituita  dalla
seguente: «g) Dipartimento per gli affari europei».